Art. 30.
(Fondo per lo sviluppo).

      1. È istituito un fondo per lo sviluppo delle sceneggiature a contenuto narrativo e dei progetti di film a carattere documentario con uno stanziamento straordinario, per i primi tre anni dalla data di istituzione, di 3.000.000 di euro annui.
      2. Presso il CNC è istituita una commissione incaricata di gestire il fondo di cui al comma 1, costituita da:

          a) un rappresentante del CNC;

          b) due rappresentanti dei produttori cinematografici;

          c) due rappresentanti degli autori cinematografici.

      3. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono designati su proposta delle rispettive associazioni di categoria.
      4. A valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base di un soggetto presentato da una società di produzione, la commissione di cui al comma 2 assegna un contributo

 

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per lo sviluppo della relativa sceneggiatura. Possono essere finanziate con il fondo di cui al comma 1 non più di venticinque sceneggiature l'anno. Una copia delle sceneggiature finanziate deve essere consegnata alla biblioteca della Cineteca nazionale.
      5. A valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base di un soggetto e di un piano di lavorazione presentato da una società di produzione, la commissione di cui al comma 2 assegna un contributo per lo sviluppo di un progetto di film documentario. Possono essere finanziati non più di venti progetti l'anno.